Definizione agevolata – Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27 maggio 2026

Dettagli della notizia

E' stato approvato il regolamento comunale per la definizione agevolata, ai sensi dell’art. 1, commi da 102 a 110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, delle posizioni debitorie relative ai tributi comunali per atti emessi sino al 28 febbraio 2026

Data:

08 Giugno 2026

Tempo di lettura:

Descrizione

1.  ​Cos’è la definizione agevolata
La definizione agevolata è un’opportunità offerta dal Comune di Binetto, ai sensi dell’art. 1, commi da 102 a 110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), per regolarizzare le posizioni debitorie relative ai tributi comunali beneficiando dello stralcio integrale delle sanzioni e degli interessi.
In sostanza: il contribuente paga solo la quota capitale del tributo (ossia l’imposta o il canone originariamente dovuto), senza sanzioni e senza interessi.

2.  ​Chi può aderire

Possono presentare domanda:

  1. i soggetti passivi dei tributi comunali che risultino debitori del Comune alla data di presentazione della domanda per atti emessi sino al 28 febbraio 2026;
  2. i coobbligati in solido;
  3. gli eredi del contribuente deceduto, per i debiti trasmessi per successione;
  4. i soggetti che hanno acquisito, a qualunque titolo, la titolarità dell’obbligazione tributaria.

Chi ha già ottenuto una rateizzazione ordinaria può comunque aderire, a condizione di rinunciare espressamente al piano di rateizzazione in corso.

3.  ​Quali tributi ed entrate sono ammessi

La definizione agevolata si applica alle seguenti entrate gestite direttamente dal Comune di Binetto:

Tributo / Entrata Cosa viene stralciato Cosa resta dovuto
IMU Stralcio integrale di sanzioni e interessi, per la quota di competenza comunale. Resta dovuto il tributo (quota capitale). Quota capitale
TASI Stralcio integrale di sanzioni e interessi (per le annualità in cui era applicata). Quota capitale
TARI Stralcio integrale di sanzioni e interessi. Resta dovuto il tributo. Quota capitale
CUP Stralcio sanzioni ex art. 1, co. 821, lett. h), L. 160/2019 e interessi. Escluse le indennità per occupazioni/impianti abusivi (lett. g). Canone dovuto
Sanzioni CdS Stralcio delle sole maggiorazioni semestrali ex art. 27, co. 6, L. 689/1981 e interessi di mora. NON sono stralciabili la sanzione e la maggiorazione ex art. 203 D.Lgs. 285/1992. Sanzione + maggiorazione art. 203

 

ATTENZIONE — Sanzioni del Codice della Strada
Per le sanzioni CdS l’agevolazione è più limitata rispetto ai tributi. La sanzione amministrativa e la maggiorazione ex art. 203 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 restano integralmente dovute. Viene stralciato soltanto l’importo maturato a titolo di maggiorazioni semestrali (art. 27, comma 6, L. 24 novembre 1981, n. 689) e gli interessi di mora.
SONO ESCLUSI dalla definizione agevolata:
– i carichi già affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione; – addizionali comunali.

 

4.  ​Quali debiti possono essere definiti

Possono essere oggetto di definizione i debiti per i quali sia decorso il termine per il pagamento senza che lo stesso sia stato eseguito al 28 febbraio 2026, indipendentemente dallo stato della riscossione (volontaria, in contenzioso).
In pratica: tutti i debiti scaduti e non pagati alla data del 28 febbraio 2026, purché relativi a tributi gestiti direttamente dal Comune (non affidati ad AdER).

5.  ​Termine per la presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata entro il 31 luglio 2026. Il termine è perentorio: le domande presentate oltre tale data saranno dichiarate inammissibili.

6.  ​Come presentare la domanda

La domanda si presenta utilizzando l’apposito Modulo (Modulo A per la definizione ordinaria; Modulo B per le controversie tributarie pendenti), disponibile sul sito istituzionale del Comune (www.comune.binetto.ba.it) e presso gli sportelli del Settore Tributi.

Modalità Dettagli
PEC Inviare il modulo firmato e gli allegati a: comunedibinetto@pec.it
Sportello Consegna diretta presso l’ufficio protocollo del Comune di Binetto: sede Via Palo n. 2 – Binetto (Ba)

È possibile presentare più domande, anche relative a tributi diversi. Ciascuna domanda può riguardare uno o più atti.
Per le controversie tributarie pendenti (art. 11-bis) si utilizza il Modulo B e la presentazione avviene esclusivamente a mezzo PEC.

7.  ​Come compilare il modulo — guida sezione per sezione

Sezione 1 — Dati del richiedente

Compilare con i dati anagrafici completi. Se persona giuridica, indicare anche i dati del legale rappresentante. Selezionare la qualità in cui si presenta la domanda (debitore diretto, coobbligato, erede, successore).

Sezione 2 — Domicilio per le comunicazioni

Indicare l’indirizzo PEC o altro domicilio digitale. Il Settore Tributi comunicherà l’esito della domanda e le modalità di pagamento a questo recapito.

Sezione 3 — Posizioni debitorie oggetto di definizione

Compilare la tabella indicando, per ciascuna posizione debitoria:

  • il tributo (IMU, TARI, TASI, CUP, Sanzioni CdS);
  • l’annualità di riferimento;
  • la tipologia: A = Avviso di accertamento; V = Mancato versamento spontaneo (autoliquidazione, es. IMU non versata); S = Verbale sanzione CdS;
  • il numero dell’atto (solo se è stato notificato un atto di accertamento, un verbale, ecc.);
  • l’importo del tributo dovuto (quota capitale, ossia il tributo originario senza sanzioni e interessi);
  • l’importo delle sanzioni e interessi che vengono stralciati;
  • l’importo da versare (che coincide con la quota capitale).

Sezione 4 — Modalità di pagamento

Scegliere tra pagamento in unica soluzione o rateale:

Opzione Condizioni
Unica soluzione Pagamento entro il 16 Novembre 2026
Rateale Fino a 36 rate mensili. Importo minimo per rata: € 100,00. Interessi al saggio legale sulle rate successive alla prima.

Le modalità concrete di versamento saranno indicate nella comunicazione di accoglimento della domanda, che il Settore Tributi invierà entro 90 giorni dalla scadenza del termine per l’adesione (31 Luglio 2026).

Sezione 5 — Dichiarazioni

Leggere attentamente ciascuna dichiarazione e barrare le caselle pertinenti. In particolare:

  • se si hanno ricorsi pendenti relativi alle posizioni debitorie oggetto di definizione, è necessario barrare la casella di rinuncia e indicare gli estremi del giudizio;
  • se si ha una rateizzazione ordinaria in corso, è necessario rinunciarvi espressamente per poter aderire alla definizione agevolata.

Sezione 6 — Allegati

Allegare sempre copia del documento di identità in corso di validità. Per le persone giuridiche, allegare anche visura camerale e documento del legale rappresentante.

8.  ​Definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti (Modulo B)

Se il contribuente ha un contenzioso tributario pendente con il Comune, può definirlo pagando il solo tributo, indipendentemente dall’esito delle sentenze non passate in giudicato.
Attenzione: per le controversie si utilizza il Modulo B (documento separato), che deve essere presentato esclusivamente via PEC e richiede allegati obbligatori specifici:

  1. atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto personalmente (o dal procuratore speciale) e dal difensore;
  2. ricevuta del versamento dell’importo dovuto o della prima rata;
  3. copia del documento di identità;
  4. copia dell’atto impugnato;
  5. copia dell’ultima sentenza depositata (se disponibile).

La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e a seguito del pagamento integrale degli importi dovuti ovvero, in caso di pagamento rateale, a seguito del versamento della prima rata. Successivamente il contribuente deposita l’atto di rinuncia presso la segreteria dell’organo giurisdizionale. Le spese del giudizio restano a carico di chi le ha anticipate.

9.  ​Cosa succede dopo la presentazione della domanda

  1. La presentazione della domanda produce la sospensione dei termini di versamento e delle procedure di iscrizione a ruolo e di affidamento del carico alla riscossione coattiva.
  2. Entro 90 giorni dalla scadenza del 31 luglio 2026, il Settore Tributi comunica l’esito della domanda con l’indicazione degli importi dovuti e le modalità di pagamento.
  3. Il contribuente versa l’importo in unica soluzione o la prima rata entro il 16 Novembre 2026.
  4. La definizione si perfeziona con il pagamento integrale (unica soluzione o tutte le rate).

 

10.   ​Attenzione: quando si decade dal beneficio

Il contribuente decade dalla definizione agevolata nei seguenti casi:

  • mancato pagamento dell’importo in unica soluzione entro il termine;
  • mancato pagamento di due rate, anche non consecutive. In questo caso, il Settore il Settore competente procede senza indugio alla riscossione coattiva dell’intero importo residuo, comprensivo delle sanzioni e degli interessi nella misura originariamente dovuta, dedotti i versamenti già effettuati;
  • mancato versamento degli importi dovuti per la definizione delle controversie.

 

CONSEGUENZE DELLA DECADENZA
In caso di decadenza, il debito originario riprende vigore per intero con sanzioni e interessi nella misura originaria. I pagamenti già effettuati sono acquisiti a titolo di acconto. Il Settore Tributi procede alla riscossione coattiva dell’importo residuo.

 

11.   ​Informazioni e contatti

Per informazioni riguardanti il merito rivolgersi all'Ufficio Tributi del Comune di Binetto sito in Via Palo, 2 Binetto (BA), nei seguenti giorni e orari:

Lunedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30
mercoledì e venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:30

è possibile fissare un appuntamento
telefonando al seguente numero telefonico 080/622147 int. 6 e 2
oppure
inviando una comunicazione ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
ragioneria@comune.binetto.ba.it
binettoragioneria@pec.it

Ultimo aggiornamento: 09/06/2026, 10:45

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